Mediatore

SEP
24 - Area comune

Descrizione

È la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la mediazione finalizzata alla conciliazione di una controversia. Il mediatore è un terzo imparziale, privo di poteri decisori, che svolge un servizio finalizzato ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia o per formulare una proposta. L'accordo raggiunto è munito di una particolare incisività (che scaturisce dalla esecutorietà del verbale una volta omologato in Tribunale). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge non possono vantare un diritto ad essere iscritti negli Organismi iscritti all' apposito Registro, che sono liberi di decidere se iscrivere i mediatori richiedenti. Non è previsto alcun autonomo elenco dei mediatori al quale i soggetti in possesso dei requisiti in questione possano chiedere l'iscrizione: hanno rilevanza, infatti, soltanto gli elenchi dei mediatori aggregati da ciascun Organismo iscritto.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

Al fine di acquisire la qualifica di mediatore è necessario: possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale oppure, in alternativa, appartenere ad un ordine o collegio professionale. In entrambi i casi colui che vuole diventare mediatore deve frequentare un corso di formazione della durata di 50 ore; essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione; possedere i seguenti requisiti di onorabilità, vale a dire: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. Dopo aver conseguito l'attestato di mediatore, per poter esercitare la professione, ci si può iscrivere a massimo cinque Organismi di Conciliazione o le Camere di Commercio accreditate presso il Ministero della Giustizia che sono obbligati alla tenuta del proprio elenco di mediatori civili.

Autorità Competente

Ministero dell Giustizia

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