Istruttore di autoscuola

SEP
18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro

Descrizione

L’istruttore di autoscuola cura la preparazione pratica degli allievi per il conseguimento delle patenti di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

L’abilitazione di Istruttore si consegue a seguito di un esame di idoneità secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71, successivo ad un corso di formazione obbligatorio (in funzione all’abilitazione da ottenere per tipologia di patente) la cui partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie: 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione; 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione; 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione; 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione. 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, per l’abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Autorità Competente

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Altre autorità

Regioni e Province Autonome

Banca dati europea

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