Insegnante di autoscuola

SEP
18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro

Descrizione

L’insegnante di autoscuola cura la preparazione teorica degli allievi per il conseguimento delle patenti di guida o degli altri titoli abilitativi alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

L’abilitazione di Insegnante si consegue a seguito di un esame di idoneità secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71, successivo ad un corso di formazione obbligatorio di 160 ore, la cui partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.

Autorità Competente

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Altre autorità

Regioni e Province Autonome

Banca dati europea

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