Descrizione
L’impiantista opera per l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di
abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Requisiti
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 37/2008 i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a. diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di II grado con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di un anno;
c. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di due anni;
d. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 37/2008.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 37/2008) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’art.15 (sistemi di qualificazione degli installatori) prevede che la qualifica professionale per l’attività di installazione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa alle lettere a), b), c) previsti dal comma 1 dell’art. 4 del D.M. 37/2008.
L’art. 15, comma 2, precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° agosto 2013, la qualifica di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) si acquisisce a seguito di un periodo di formazione e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle linee guida delle Regioni per l’adozione dello standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Per l’esercizio dell’attività professionale è necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (Consentito l’avvio di attività tramite SCIA). Le imprese singole o associate, iscritte nel registro delle imprese, sono abilitate allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da esse preposto con atto formale, possiede i requisiti tecnico professionali previsti dalla legge (DM 37/2008).
Il responsabile tecnico svolge la propria funzione per una sola impresa e la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa.