Conduttore di impianti termici
Descrizione
Il conduttore di impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kw. Applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico, garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario sugli strumenti di regolazione.
Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di
abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Requisiti
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, ai sensi dell’art. 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per la conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.
Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti.
Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è' tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto.
La formazione del conduttore di impianti termici è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.
I requisiti necessari per poter accedere al corso di formazione sono:
- età non inferiore ai 18 anni
- diploma di scuola secondaria di I^ grado.
La durata minima del percorso di formazione è di 90 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome , inerenti il riconoscimento di crediti formativi.
Al termine del percorso, superata la prova di verifica finale, viene rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Questa attestazione consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2^ grado (ai sensi dell’art. 287 del D.lgs.3 aprile 2006, n. 152) alla conduzione degli impianti termici.
Le Regioni e Province Autonome si impegno a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
Normativa
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. ""Norme in materia ambientale"".
Accordo Conferenza delle regioni del 25/05/2011, n. 69 - Stantard formativo dei corsi finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Accordo Conferenza delle regioni del 25/05/2011, n. 69 - Stantard formativo dei corsi finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, ai sensi dell'art. 287 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Autorità Competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Altre autorità
Regioni e Province Autonome, Ispettorato provinciale del lavoro
Banca dati europea
Banca dati europea
ADA associate alla professione
ADA.10.04.15Conduzione di generatori di vapore
ADA.10.04.16Conduzione di impianti termici industriali
Qualificazioni regionali abilitanti