Tintolavanderia

SEP
20 - Servizi alla persona

Descrizione

La tintolavanderia prevede esecuzione di trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome

Requisiti

Per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata, in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore da svolgersi nell’arco di un anno; b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. L'esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia e' soggetta a Segnalazione Certificata Inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive.

Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo economico

Altre autorità

Regioni e Province Autonome

Banca dati europea

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