Assistente bagnante

SEP
23 - Servizi turistici

Descrizione

L’assistente bagnante in acque interne e piscine è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in acque interne e piscine. L’Assistente bagnante marittimo è la persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

L’attività di formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a soggetti autorizzati dallo Stato e da soggetti autorizzati dalle Regioni e Province Autonome. La formazione per assistente bagnante marittimo è riservata a soggetti autorizzati dallo Stato. I requisiti richiesti dalla normativa per poter accedere al corso di formazione per conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnante in acque interne e piscine e/o assistente bagnante marittimo sono: a) età compresa tra il diciottesimo e il cinquantesimo anno di età; b) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione; c) possesso del certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 3, allegato I, tabella B, del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1982, e successive modificazioni; d) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche nei laghi, previo superamento della prova pratica di voga per finalità di salvamento. L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo consente di esercitare la professione di assistente bagnante anche in acque interne, piscine e nei laghi. Le abilitazioni sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente a coloro che hanno superato l’esame finale, secondo le istruzioni predisposte dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di idoneità psicofisica come richiesto dalla normativa.

Autorità Competente

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Guardia Costiera

Altre autorità

Capitaneria di Porto

Banca dati europea

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Qualificazioni regionali abilitanti