Agente e rappresentante di commercio

SEP
12 - Servizi di distribuzione commerciale

Descrizione

L’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L’attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)

Requisiti

I titoli di studio e/o professionali richiesti dalla normativa per poter esercitare l’attività di agente e rappresentante di commercio sono, in alternativa tra loro: • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; • aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L’esercizio della professione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti professionali e morali: - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti; - iscrizione dell’attività di agente e rappresentante di commercio nel Registro delle Imprese (RI) se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), assegnando la relativa qualifica; - possesso dei requisiti di onorabilità (non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - compatibilità all’esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio (non esercita attività professionale ed imprenditoriale e non è dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto; non svolgere attività di agente di affari in mediazione o essere iscritto nell’apposita sezione REA). Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l’attività per conto dell’impresa individuale o della società. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA, parimenti, almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione, sono soggette a verifica della permanenza dei requisiti

Autorità Competente

Ministero dello Sviluppo economico

Altre autorità

Regioni e Province Autonome, Comuni, Camere di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura

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