Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Descrizione
L’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è la figura professionale in grado di esercitare le seguenti attività: 1) controlli preliminari 2) controlli all’atto dell’accesso del pubblico 3) controlli all’interno del locale.
Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede percorsi formativi e/o esami di
abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Requisiti
L’esercizio della professione di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2009, tra i quali il superamento di un corso di formazione specifico di minimo 90 ore, la cui organizzazione è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome. L’abilitazione all’esercizio dell’attività è regolata attraverso l’iscrizione in un apposito elenco, che può essere anche telematico, tenuto dalla Prefettura.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Prefetto competente per territorio dal gestore delle attività, ovvero dal titolare dell’Istituto di vigilanza.
L'iscrizione nell'elenco istituito presso una Prefettura autorizza a svolgere le attività su tutto il territorio nazionale, previa comunicazione alle Prefetture e Questure delle altre Province in cui l'addetto deve operare.
Normativa
Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
D.M. 6 ottobre 2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 - Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009-attuazione dell’articolo 3 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.
D.M. 6 ottobre 2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 - Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009-attuazione dell’articolo 3 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.
Autorità Competente
Ministero dell'Interno
Altre autorità
Regioni e Province Autonome, Prefetture, Questure
Banca dati europea
Banca dati europea
ADA associate alla professione
ADA.24.04.22Svolgimento delle attività di sorveglianza e accoglienza del pubblico
Qualificazioni regionali abilitanti