Assistente sociale

SEP
19 - Servizi socio-sanitari

Descrizione

L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, può svolgere anche attività didattico-formative. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Richiede l’iscrizione a Ordini o Collegi
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)

Requisiti

Per poter esercitare la professione di assistente sociale è necessario aver superato il relativo Esame di Stato ed essere iscritti alla Sezione B dell'Albo professionale degli assistenti sociali. Per l'ammissione all'Esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe L 39 - Servizio sociale. Le attività che caratterizzano la professione di assistente sociale sono riportate nel comma 2 dell'art. 21 del DPR 328/2001.

Autorità Competente

Ministero della Giustizia

Altre autorità

Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali

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