Consulente del lavoro

SEP
24 - Area comune

Descrizione

Il consulente del lavoro è un professionista esperto nella legislazione giuslavoristica e nelle materie relative al rapporto di lavoro. Le principali attività del consulente del lavoro comprendono: 1) la gestione delle questioni contrattuali relative al rapporto di lavoro; 2) la gestione delle risorse umane; 3) l'assistenza del datore di lavoro o del lavoratore nelle controversie stragiudiziali; 4) la consulenza fiscale e contabile. Il consulente del lavoro, per conto di aziende private e meno frequentemente pubbliche, assolve agli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nell'ambito della gestione del personale, risolve problemi di inquadramento del personale, gestisce relazioni, comunicazioni e pratiche principalmente con i Centri per l'Impiego, la Direzione del Lavoro, l'INAIL, l'INPS e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questo professionista opera anche all'interno di studi professionali di consulenti del lavoro e talvolta di professionisti associati (avvocati, commercialisti), di cui può essere titolare, socio o dipendente, offrendo alle piccole e medie imprese servizi e consulenze in materia di lavoro.

Afferisce al campo di applicazione della Direttiva 2005/36/CE
Prevede il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell'Università e della Ricerca)
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, previo superamento di un Esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali. Per accedere all'Esame di Stato è necessario aver svolto un biennio di praticantato presso uno studio per almeno 20 ore settimanali. È possibile sostituire il praticantato, per un periodo massimo di 6 mesi, con specifici corsi formativi in ambito universitario. Inoltre, il praticantato può essere ridotto di 12 mesi nel caso in cui il praticante sia in possesso di laurea magistrale e abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi. I titoli accademici necessari alla iscrizione nel registro praticanti dei Consigli Provinciali sono: a) Titolo di laurea appartenente alle seguenti classi: L 14 - Scienze dei servizi giuridici; L 16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L 33 - Scienze economiche; L 36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali. b) Titolo di laurea magistrale appartenente alle seguenti classi: LM 56 - Scienze dell'economia; LM 62 - Scienze della politica; LM 63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM 77 - Scienze economico-aziendali; LMG 01 - delle lauree magistrali in giurisprudenza. Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

Autorità Competente

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DG rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Altre autorità

Ordine nazionale dei consulenti del lavoro

Banca dati europea

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