Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

SEP
10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Descrizione

L’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettua ed ha la responsabilità dei: • Controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone ,compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t • Controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del decreto del Ministero dei Trasporti - 19/05/2017 - n. 214 -, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dall’Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Rep. atti n. 65/CSR) del 17 aprile 2019, Rep. Atti n. 65/CSR.

Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di Regioni e Province autonome
Prevede percorsi formativi e/o esami di abilitazione a titolarità di altre istituzioni e soggetti pubblici nazionali (Ministero del Turismo, CONI, etc.)

Requisiti

Abilitazione a seguito del superamento di un esame (presso un competente Organismo di supervisione: articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale) successivo alla frequenza di un corso regionale obbligatorio ai sensi dell’Accordo in Conferenza delle Regioni relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Il corso è articolato in tre moduli : Per la frequenza del modulo A (comune): 1. in alternativa possesso di uno dei seguenti titoli: - Diploma di liceo scientifico - Diploma quinquennali rilasciato da Istituto tecnico - Settore tecnologico - Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti professionali di Stato del settore industria/artigianato - Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore” - Altro titolo dichiarato equipollenti nei modi di legge. 2. Documentazione attestante esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso: a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122 b) centri di controllo c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica d) Università o Istituti scolastici superiori La durata minima temporale dei periodo d’esperienza deve essere complessivamente di tre anni. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al DPR 28/12/2000, n.455, dall’azienda o dall’Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. Per la frequenza del modulo B (Controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t). - Possesso di Attestazione di frequenza con profitto relativa al corso di formazione per “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO” In alternativa all’Attestato di cui al punto precedente: - possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria; - documentazione attestante l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso: a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122 b) centri di controllo c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica d) Università o Istituti scolastici superiori La durata minima temporale dei periodo d’esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n.455, dall’azienda o dall’Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca Per la frequenza del modulo C (Controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) Titolo, alternativamente, di: - Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo a criteri di formazione dell’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, relativo al solo modulo B; - Ispettore qualificato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

Autorità Competente

Non pertinente

Altre autorità

Regioni e Province Autonome

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